Le modifiche 2026

La legge n. 88/2026 apporta alcune modifiche alla disciplina del concordato preventivo particolarmente per quanto riguarda i limiti di incremento alla proposta, l'introduzione dell' iperammortamento e il termine per esercitare l’opzione.
Con l’adesione al concordato preventivo il contribuente accetta di pagare imposte, per il biennio concordato, sulla base di un reddito predeterminato: tale reddito predeterminato è solitamente un importo superiore rispetto a quello dichiarato nell’anno di riferimento (per il biennio 2026-2027 l’anno di riferimento è il 2025). Per evitare che a soggetti che già dichiarano redditi molto elevati possano essere richiesti forti incrementi del reddito concordato, nel 2025 venne posto un tetto alla proposta per i soggetti che presentavano risultati ISA particolarmente elevati. Questa norma viene integrata dalla L. 88/2026 con l’introduzione di ulteriori limitazioni ai valori proposti anche in favore di soggetti con minore punteggio ISA. In particolare, gli incrementi sono limitati rispettivamente al 30% o al 35% con punteggio ISA pari o superiore a 6, ma inferiore a 8 oppure con punteggio ISA pari o superiore a 1, ma inferiore a 6.
Il reddito concordato deve essere conguagliato di alcune componenti specifiche previste dettagliatamente dalla norma di riferimento. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate si tratta di una elencazione tassativa delle componenti specifiche e tale conguaglio riguarda anche le imprese prevedendo fra gli altri la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti: tale ultima componente (l’iperammortamento) è stata recentemente introdotta dal DL 38/26 e riguarderà i periodi d’imposta dal 2026 in avanti.
Infine è stato prorogato il termine di adesione al concordato per il biennio 2026-2027, facendolo coincidere con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2025: rispetto al termine ordinario, fissato al 30 settembre, per quest’anno è possibile avvalersi dell'opzione fino al 31 ottobre 2026. Per i soggetti con periodo d’imposta non solare, l’opzione può essere esercitata entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
















