Comunicazione obbligatoria entro il 31 dicembre 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha esteso anche “agli amministratori di imprese costituite in forma societaria” l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – o domicilio digitale – così come già previsto per le imprese individuali e per le imprese costituite in forma societaria.
Unioncamere, con un documento pubblicato il 10.11.2025, desume dal riferimento normativo all’ amministratore unico, all’amministratore delegato o, in caso di mancanza di quest’ultimo, al presidente del CdA, l’applicazione dell’obbligo in questione esclusivamente a coloro che assumano tali cariche nelle sole società di capitali, nonché nelle società consortili e cooperative che rivestono tale forma giuridica.
Ai fini dell’adempimento della comunicazione, la Pec dell’impresa non può essere utilizzata anche come Pec dell’ Amministratore invece nulla preclude all’ Amministratore che sia già titolare di una Pec di comunicarla al Registro delle imprese in adempimento del nuovo obbligo. Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, è possibile indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero – a propria scelta – dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse.
La comunicazione va effettuata entro il 31 dicembre 2025 o per coloro che vengono nominati o confermati alle cariche in questione a partire dal 31/10/2025 contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina - sia come prima nomina che come conferma. L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
















