"Periodo feriale" dal 1 agosto

Anche per il 2025 è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto il decorso dei termini processuali relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo mentre i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 31 agosto compreso e i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 1° settembre.
In particolare la sospensione dei termini riguarda:
· Proposizione ricorso e reclamo
· Costituzione in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria)
· Deposito di memorie e documenti
· Proposizione appello
· Definizione degli atti in acquiescenza
· Definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure definizione dell’atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni
Strettamente dipendenti e connessi alla sospensione dei termini processuali sono anche gli istituti della definizione agevolata delle sanzioni e della rinuncia all’impugnazione pertanto, il contribuente potrà disporre di ulteriori 31 giorni per effettuare i pagamenti utili alla definizione della controversia.
Si evidenzia che la sospensione feriale si applica anche in relazione alla procedura di accertamento con adesione e alle comunicazioni derivanti a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.