"Periodo feriale" dal 1 agosto

Anche per il 2025 è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto il decorso dei termini processuali relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo mentre i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 31 agosto compreso e i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 1° settembre.


In particolare la sospensione dei termini riguarda:

·        Proposizione ricorso e reclamo

·        Costituzione in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria)

·        Deposito di memorie e documenti

·        Proposizione appello

·        Definizione degli atti in acquiescenza

·        Definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure definizione dell’atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni


Strettamente dipendenti e connessi alla sospensione dei termini processuali sono anche gli istituti della definizione agevolata delle sanzioni e della rinuncia all’impugnazione pertanto, il contribuente potrà disporre di ulteriori 31 giorni per effettuare i pagamenti utili alla definizione della controversia.


Si evidenzia che la sospensione feriale si applica anche in relazione alla procedura di accertamento con adesione e alle comunicazioni derivanti a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

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