Le novità 2024

Il D.Lgs. 87/2024 ha apportato alcune modifiche all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997 che regola l’istituto del cosiddetto “ravvedimento operoso” applicabile a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.


L’ambito di applicazione della norma non è mutato: il contribuente che vuole regolarizzare l’irregolarità fiscale commesse può correggere gli errori fatti purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui egli o i soggetti obbligati solidamente non abbiano avuto formale conoscenza.

Contestualmente alla regolarizzazione, va eseguito il versamento dell’imposta o della differenza, quando sono dovuti, nonché degli interessi moratori (calcolati in base al tasso legale con maturazione giorno per giorno) e della sanzione in misura ridotta, conteggiata sul minimo irrogabile.


È stata modificata la sanzione base che passa dal 30% al 25% dell’importo non versato. Di seguito uno schema riepilogativo delle riduzioni delle sanzioni da applicare alle violazioni commesse per omesso o insufficiente versamento a partire dal 1° settembre 2024, regolarizzate con ravvedimento

  • 1/10 del minimo (12,5% dell'importo non versato) pari all'1,25%, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione, così quantificato: 0,0833% al giorno fino al 14° giorno; 1,25% dal 15° al 30° giorno. 
  • 1/9 del minimo (12,5% dell'importo non versato) pari al 1,3889%, in caso di regolarizzazione dopo il 30° giorno ma entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore; 
  • 1/8 del minimo (25% dell'importo non versato) pari al 3,125%, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; 
  • 1/7 del minimo (25% dell'importo non versato) pari al 3,5714%, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.


Un’altra novità rilevante è rappresentata dalla possibilità di applicare in sede di ravvedimento operoso il c.d. cumulo giuridico che consente, a fronte di più violazioni, di determinare una sanzione unica debitamente aumentata. La sanzione unica da ravvedimento operoso su cui applicare la percentuale di riduzione potrà essere calcolata anche mediante l’utilizzo di un’apposita funzionalità che sarà messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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