Operare nel rispetto dei principi di liceità correttezza e pertinenza

Il diritto di credito, e la sua tutela, sono garantiti dal nostro Ordinamento: il creditore, nell’attività di recupero, può quindi legittimamente trattare i dati del debitore sulla base di un legittimo interesse, a prescindere dal consenso rilasciato dall’ interessato.


Nel processo di lavorazione funzionale al recupero di un credito, possono formare oggetto di trattamento i soli dati necessari all’esecuzione dell’incarico, ricordando che per “trattamento” il legislatore intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.


Le sollecitazioni di pagamento scritte devono essere trasmesse al debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche, che riportino all’esterno le sole indicazioni necessarie ad identificare il mittente al fine di evitare un’inutile divulgazione di dati personali. Nell’ambito delle comunicazioni telefoniche sono invece vietate le comunicazioni preregistrate in quanto, con questa modalità, persone diverse dal debitore potrebbero venire a conoscenza della sua condizione di inadempienza.


Ogni attività di recupero crediti è legittima quando avviene nel rispetto della dignità personale del debitore, evitando comportamenti vessatori o che ledano la riservatezza, l'onorabilità e la reputazione di una persona che ha affrontato un momento di difficoltà.

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