Risarcimento per il mancato pagamento entro i termini stabiliti

Gli interessi moratori si applicano alle transazioni commerciali, intese come i contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. In particolare nei rapporti commerciali tra imprenditori (B2B) decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento senza che sia necessaria la costituzione in mora.
Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, tali interessi inoltre devono essere corrisposti anche se non sono espressamente pattuiti dalle parti.
Gli interessi moratori possono essere:
- interessi legali di mora, che vengono definiti semestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze e pubblicati in Gazzetta Ufficiale
- interessi concordati dalle imprese in fase contrattuale, prima del mancato pagamento.
Vanno calcolati sulla somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, al lordo di eventuali imposte, dazi, tasse od oneri indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
Per il periodo che va dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 il saggio applicabile è stato fissato al 4,5% (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2024, n. 12) a tale tasso va aggiunta la maggiorazione dovuta alla competenza fissa per le transazioni commerciali dell'8% (come previsto dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 192/2012), pertanto complessivamente deve essere applicata una maggiorazione del 12,5% dovuta a tali interessi.